sabato 3 maggio 2014

Bonus 80 euro, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Come oramai da alcuni giorni tutti di noi sapranno, il governo Renzi ha varato un bonus per i lavoratori dipendenti pari ad euro 80 mensili. Tante le voci, contrario e meno, sull'argomento, ma vediamo in cosa effettivamente consiste, come da chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 28.04.2014, ha fornito i primi chiarimenti in merito al cosiddetto “bonus 80 euro”, volto alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. La misura, contenuta nel D.L. 66/2014 (cosiddetto “Decreto Renzi”), riconosce ai lavoratori dipendenti e alcuni redditi assimilati un credito d’imposta massimo di 640 euro. L’intervento normativo, che prende il nome di “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, attualmente, vale esclusivamente per il 2014, e parte dal prossimo mese di maggio, anche se il Governo ha fatto sapere di voler rendere la misura “strutturale” mediante la
Legge di Stabilità 2015, al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica. Il credito è concesso in maniera automatica da parte dei sostituti d’imposta (datori di lavoro), senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari (lavoratori dipendenti). Esso, inoltre, è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Come precisato in precedenza, il credito è riconosciuto unicamente a chi ha un contratto di lavoro dipendente (pubblici e privati) e alcuni redditi assimilati (art. 50, c. 1 TUIR), quali:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Sono esclusi dal credito:
- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;
- i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;
- i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.
Dalla lettura del testo si evince che esso sarà ad importo “fisso” (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro, è previsto un “meccanismo di décalage” che si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: bonus spettante = 640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000]. Il credito d'imposta, che partirà dal mese di maggio 2014 fino a dicembre
2014, vale massimo 640 euro. Esso non concorre alla formazione del reddito del dipendente.
In conclusione un “bonus” che da molti viene visto inefficace, in effetti con 80 euro mensili non si può certo far molto, ma per altri è visto come positivo in quanto permette una maggiore possibilità di spesa mensile, con in più l'esclusione dei redditi più bassi quelli fino ad 8.000 euro, forse coloro che ne avrebbero avuto più bisogno, così come i pensionati ed i disoccupati. Tante le polemiche che si sono susseguite, ed ancora stanno continuando, come del resto sempre capita, ma a mio modesto parere è stato fatto un qualcosa che non risolve il problema degli italiani, ma un semplice “palliativo”, vista la grande crisi che attanaglia il nostro paese.

giovedì 6 marzo 2014

Rubrica Fisco e Diritto: Sanatoria Equitalia slittata al 31 Marzo

Come di solito capita in questi casi, aldilà di ciò che viene definito e stabilito in principio, ecco arrivare la proroga della Sanatoria Equitalia. Il termine iniziale della sanatoria era previsto per il 28 febbraio, ma in questi giorni è arrivata la proroga al 31 marzo, consentendo a chi non ancora avuto accesso alla sanatoria di ulteriori 31 giorni per potervi accedere. Per chi non fosse a conoscenza di tale sanatoria, ecco di seguito modalità e tipologia di persona per accedervi.
La sanatoria si riferisce alle cartelle e gli avvisi emessi per tributi affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Ma questa non è l'unica limitazione, un'altra è che la scadenza per il pagamento è, tassativamente, il 28 febbraio 2014, dopo la qual data non è possibile più usufruire della sanatoria. Terza limitazione, non tutte le cartelle possono ricevere la sanatoria, ma solo quelle inviate da agenzie fiscali (ad es.: Agenzia delle entrate, Agenzia del Territorio, Demanio, ecc.), uffici statali (ad es.: Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie, ecc.), enti locali (Regioni, Province, Comuni). Quindi ne fanno parte sia cartelle relative ad Iva e Irpef, e sia cartelle relative al bollo auto ed alle multe, a questi due ultimi viene concessa la sanatoria solo sugli interessi di mora. Non fanno parte della sanatoria le cartelle relative a sentenze di condanna della Corte dei Conti, a somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail), per tributi locali non riscossi da Equitalia e per richieste di pagamento di enti diversi da quelli previsti (agenzie fiscali, uffici statali, enti locali).
In sintesi cosa si paga o cosa no. Iniziamo da ciò che non si è tenuto a pagare, cioè gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli – calcolati secondo un tasso fissato per legge – che maturano prima della data di consegna della cartella all’agente della riscossione (cioè ad Equitalia), momento in cui tali somme sono iscritte a ruolo e sono avviate le procedure della riscossione: il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Gli interessi di mora sono quelli che maturano quando si ritarda il pagamento di una somma già iscritta a ruolo: se il pagamento avviene dopo i 60 giorni previsti dalla data di notifica della cartella, da quel momento e fino alla data del saldo del debito vengono applicati gli interessi di mora che, ad oggi, ammontano al 5,23 per cento e vengono stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze. Oltre a questi due tipi di interessi, a Equitalia è anche dovuto l’aggio (cioè il compenso per l’attività svolta pari all’8 per cento per i ruoli emessi dal primo gennaio 2013 e del 9 per quelli precedenti) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella. Quindi vediamo il riepilogo.
Cartella Esattoriale:
Debito – da pagare
Aggio – da pagare
Spese di riscossione – da pagare
Interessi di mora – sanatoria
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanatoria
Il pagamento, come detto da effettuare entro il 28 febbraio, va fatto in un'unica soluzione, e ricordiamo anche che l'Equitalia non invierà nessuna comunicazione per accedere alla sanatoria, quindi dovrà essere il cittadino a controllare la proprio situazione debitoria e decidere di pagare, rinunciando, però, alla rateizzazione. Per il pagamento, lo si può effettuare o direttamente allo sportello Equitalia o tramite bollettino postale F35.

sabato 15 febbraio 2014

Fisco: Social Card ed aiuti alimentari, cosa sono e chi può beneficiarne

Come ogni anno, anche nel 2014 arrivano alcuni bonus dei quali le famiglie italiane possono usufruire. Di questi bonus, però, poco si sa in giro e poco vengono pubblicizzati. Oggi ne andiamo a presentare due molto interessanti per famiglie indigenti: Social Card 2014 ed aiuti alimentari 2014. Vediamo di seguito cosa sono e chi può usufruirne.
Social Card 2014A fianco alla classica Social Card che, ricordiamo, spetta ad anziani over 65 ed a nuclei familiari con bambini sotto i 3 anni, secondo i requisiti di legge, dal 2014 è attiva anche la nuova Social Card 2014. La Social Card 2014 viene concessa a chi è cittadino italiano o comunitario oppure straniero in possesso del permesso di soggiorno, residente nel Comune in cui presenta domanda da almeno 1 anno, ed inoltre deve aver i seguenti requisiti:
  • ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a 3.000 euro;
  • il valore ai fini ICI della casa di residenza inferiore a 30.000 euro (se si è proprietari di una abitazione);
  • patrimonio mobiliare inferiore a 8.000 euro;
  • valore dell'indicatore della situazione patrimoniale inferiore a 8.000 euro;
  • valore complessivo di altri aiuti economici, di natura previdenziale, indennitaria e/o assistenziale inferiore a 600 euro mensili;
  • nessun componente il nucleo familiare deve possedere autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, o essere in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati nei tre anni antecedenti. in famiglia deve essere presente almeno un componente minore di 18 anni;
  • nessun componente del nucleo familiare deve prestare attività lavorativa al momento della richiesta del contributo e almeno un componente deve aver cessato un rapporto di lavoro, oppure almeno un componente deve avere un rapporto di lavoro il cui reddito percepito nei 6 mesi antecedenti la richiesta, non sia superiore a 4.000 euro.
  • verrà data precedenza, a parità di altre condizioni, a: famiglie con disagio abitativo; genitore solo con figli minorenni; genitore con figli disabili; famiglie con 3 o più figli.
Le somme erogate in base al numero dei componenti del nucleo familiare sono 231 euro al mese per nuclei famigliari con 2 membri, 281 euro al mese per nuclei famigliari con 3 membri, 331 euro al mese per nuclei famigliari con 4 membri, e 404 euro al mese per nuclei famigliari con 5 o più membri. La richiesta della Social Card straordinaria per il 2014 deve essere fatta al Comune di residenza. Per richiedere la Social Card 2014 è necessario scaricare il modulo predisposto dall’Inps e compilarlo in ogni sua parte seguendo le istruzioni. La domanda dovrà poi essere consegnata ad un ufficio postale che si occuperà di trasmettere il modulo all’Inps.
Aiuti alimentari 2014
Per quel che riguarda, invece, gli aiuti alimentari, anche quest'anno il Piano Sociale di Zona S4 ha pubblicato il bando, in data 11 febbraio, da inoltrare entro il 10 marzo alle ore 12.00. Potranno usufruire degli aiuti alimentari i nuclei familiari con i seguenti requisiti.
  • residenza da almeno 24 mesi (alla data di pubblicazione del presente Avviso) in uno dei 16 Comuni dell’Ambito S10 aderenti al programma lotta alla povertà come sopra riportato; -
  • reddito ISEE inferiore o pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) risultante dall’ultima Dichiarazione reddituale per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D. Lgs. 109/98 e sue modificazioni); -
  • non percettori di assistenza alimentare da parte di altri Organismi che forniscono aiuti alimentari nel territorio.
Per presentare la domanda si può scaricare l'allegato “A” direttamente da sito del comune o del Piano Sociale di Zona S4, e presentare, in busta chiusa, al proprio comune di residenza,oltre l'allegato, anche copia del documento d'identità, attestazione ISEE, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare in caso di attestazione ISEE pari a 0,00. Sulla busta da consegnare al proprio comune dovrà essere riportata la dicitura: “Richiesta Avviso pubblico formazione elenco nuclei familiari bisognosi 2014”, e deve essere indirizzata: “All’Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 per il tramite del Comune di………………...…………… “
Per chi, come molte persone anziane del Vallo, non sa come muoversi, o come scaricare bandi ed allegati da internet, ci si può rivolgere a qualche centro di assistenza fiscale, CAF o Patronato, i quali aiuteranno i cittadini a compilare i suddetti modelli, oltre che preparare i modelli ISEE. Si ricorda, inoltre, che queste tipologie di prestazioni da parte di Patronati o CAF sono del tutti gratuiti e che ogni richiesta di denaro è da ritenersi inappropriata oltre che frode nei confronti del cittadino stesso.

lunedì 27 gennaio 2014

Fisco: Si avvicina il termine ultimo per lo spesometro 2013

In scadenza il 31 gennaio 2014, prorogata rispetto all'originale scadenza del 30 novembre 2013, il termine per l’invio dello spesometro 2013, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’Iva, con importo pari o superiore a 3600 euro, per quel che riguarda le fatture del 2012, mentre è prevista per aprile 2014 la comunicazione delle fatture 2013 tramite spesometro. Ricordiamo che i soggetti tenuti alla comunicazione sono i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, quindi imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc, lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati, società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società e istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie. Mentre sono esonerati dall’obbligo di comunicazione: i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni, gli altri organismi di diritto pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72. Lo spesometro deve essere inviato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. In merito allo spesometro 2014, l’Agenzia ha fornito delle importanti precisazioni di recente. In particolare si sancisce da una parte l’obbligo di trasmettere, con la comunicazione in scadenza il prossimo 31 gennaio, gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta, anche se le relative fatture non sono state oggetto di registrazione. Dall’altra si chiarisce che, con specifico riferimento alle fatture promiscue (relative sia all’attività commerciale che istituzionale), è necessario trasmettere solo gli importi riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale. Per quel che riguarda le sanzioni, nel caso di omessa o infedele comunicazione, andranno da € 258,00 ad € 2065,00. La suddetta sanzione trova quindi applicazione sia in caso di omessa trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA sia nel caso di incompletezza degli elenchi; in questo secondo caso, la sanzione sarà unica a prescindere al numero delle irregolarità o delle omissioni, sebbene l’Ufficio terrà conto delle infrazioni per graduare la sanzione tra il minimo ed il massimo previste dalla norma, secondo i criteri fissati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997. Infine bisogna tenere presente che in caso di ricorso al ravvedimento, nei tempi e modi previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, la violazione si regolarizza versando la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32 euro), mentre in caso di definizione agevolata (art. 16, comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata; pertanto, nel caso in cui sia irrogata la sanzione in misura minima, la violazione potrà essere definita con il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.

venerdì 24 gennaio 2014

Economia: arriva la sanatoria Equitalia

Alcune buone notizie arrivano dalla nuova Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147) , approvata dal Governo a Dicembre, e si tratta di una sanatoria sulle cartelle Equitalia, la quale consiste nello sconto degli interessi sulle cartelle inviate dall'organo governativo. Ma come sempre una buona notizia ne nasconde sempre una meno buona. Infatti la sanatoria si riferisce cartelle e gli avvisi emessi per tributi affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Ma questa non è l'unica limitazione, un'altra è che la scadenza per il pagamento è, tassativamente, il 28 febbraio 2014, dopo la qual data non è possibile più usufruire della sanatoria. Terza limitazione, non tutte le cartelle possono ricevere la sanatoria, ma solo quelle inviate da agenzie fiscali (ad es.: Agenzia delle entrate, Agenzia del Territorio, Demanio, ecc.), uffici statali (ad es.: Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie, ecc.), enti locali (Regioni, Province, Comuni). Quindi ne fanno parte sia cartelle relative ad Iva e Irpef, e sia cartelle relative al bollo auto ed alle multe, a questi due ultimi viene concessa la sanatoria solo sugli interessi di mora. Non fanno parte della sanatoria le cartelle relative a sentenze di condanna della Corte dei Conti, a somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail), per tributi locali non riscossi da Equitalia e per richieste di pagamento di enti diversi da quelli previsti (agenzie fiscali, uffici statali, enti locali).
In sintesi cosa si paga o cosa no. Iniziamo da ciò che non si è tenuto a pagare, cioè gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli – calcolati secondo un tasso fissato per legge – che maturano prima della data di consegna della cartella all’agente della riscossione (cioè ad Equitalia), momento in cui tali somme sono iscritte a ruolo e sono avviate le procedure della riscossione: il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Gli interessi di mora sono quelli che maturano quando si ritarda il pagamento di una somma già iscritta a ruolo: se il pagamento avviene dopo i 60 giorni previsti dalla data di notifica della cartella, da quel momento e fino alla data del saldo del debito vengono applicati gli interessi di mora che, ad oggi, ammontano al 5,23 per cento e vengono stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze. Oltre a questi due tipi di interessi, a Equitalia è anche dovuto l’aggio (cioè il compenso per l’attività svolta pari all’8 per cento per i ruoli emessi dal primo gennaio 2013 e del 9 per quelli precedenti) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella. Quindi vediamo il riepilogo.
Cartella Esattoriale:
Debito – da pagare
Aggio – da pagare
Spese di riscossione – da pagare
Interessi di mora – sanatoria
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanatoria
Il pagamento, come detto da effettuare entro il 28 febbraio, va fatto in un'unica soluzione, e ricordiamo anche che l'Equitalia non invierà nessuna comunicazione per accedere alla sanatoria, quindi dovrà essere il cittadino a controllare la proprio situazione debitoria e decidere di pagare, rinunciando, però, alla rateizzazione. Per il pagamento, lo si può effettuare o direttamente allo sportello Equitalia o tramite bollettino postale F35.

mercoledì 23 ottobre 2013

Cosa cambia con la TRISE



Dal prossimo anno in Italia si pagherà una nuova tassa, la TRISE, appunto. Con la TRISE si pagheranno tutti i servizi relativi all’immobile, e verrà divisa in Tari, imposta sui rifiuti, e Tasi, imposta sui servizi indivisibili, oltre all’Imu ed al ritorno dell’Irpef, almeno sugli immobili a disposizione. Ma facciamo un po’ di chiarezza e vediamo di seguito le nuove imposte.

Tari: tassa che servirà a coprire i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. È dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il calcolo è il seguente: la tassa sui rifiuti è incentrata sul principio "chi più inquina più paga". I Comuni potranno scegliere se commisurare l'entità della tariffa ai rigidi criteri previsti dalla legge Ronchi con coefficienti che tengono conto della superficie, del numero degli occupanti e dell'attività che è svolta all'interno degli immobili non residenziali o sulla base di statistiche municipali sulla produzione dei rifiuti e potranno ridurre il costo per single, residenti all'estero e per le abitazioni occupate saltuariamente.

Tasi: è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, fabbricati e aree scoperte ed edificabili. Servirà a finanziare i servizi come l'illuminazione e la manutenzione delle strade. Il calcolo è il seguente: l’aliquota potrà essere al massimo dell'1 per mille (o a scelta del Comune di 1 euro per metro quadrato) e per gli immobili non esenti da Imu si aggiungerà al vecchio tributo. In caso di immobile locato la Tasi dovrà essere pagata dall'inquilino per una quota tra il 10 e il 30% (la scelta la farà il Comune).

IMU: tutti la conoscono, è la tassa sugli immobili. Il calcolo è il seguente: per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, l'aliquota massima applicabile (Imu più Tasi) è del 7 per mille, con deduzione di 200 euro per immobile più altri 50 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni convivente, mentre viene abolita sulle prime casa non appartenenti alle suddette categorie catastali, e continueranno a pagarla su seconde/terze/ecc. case e su capannoni industriali ed opifici. Una buona notizia infine per chi dà la casa in uso a un figlio o a un genitore: se l'immobile ha rendita catastale inferiore a 500 euro o se l'occupante ha un reddito Isee inferiore a 15mila euro, l'immobile può essere assimilato alla abitazione principale.

Infine torna, come abbiamo accennato, l'Irpef fondiaria al 50% per gli immobili diversi dall'abitazione principale: l'imposta si paga dividendo in due la rendita catastale originaria e aggiungendo il 5% al risultato, se la casa è disposizione di un congiunto; al risultato così ottenuto ai aggiunge un altro 33,3% se la casa invece è a disposizione.

Insomma un nuovo modo per togliere dalle tasche degli italiani, con una nuova tassa che mediamente, in base alle prime previsione, sarà più alta rispetto a quanto pagato nel 2013 per Imu e Tares, ma sarà meno cara rispetto a quanto pagato nel 2012 per le stesse imposte.

mercoledì 17 ottobre 2012

Governo toglie sempre più dalla tasche degli italiani!

Secondo la nuova legge di stabilità, che dovrebbe essere approvata il prossimo anno, per tutte le detrazioni in sede di dichiarazioni dei redditi, vengono poste nuove limitazioni. La più importante è il tetto massimo dei 3.000 euro sulle detrazioni, che comporterebbe delle perdite enormi per i poveri cittadini, tra l'altro applicate con una franchigia di 250 euro. il tutto, però, non va a sommarsi alle spese sanitarie. Per far capire meglio, chi prima poteva detrarre assicurazioni sulla vita, spese per studenti universitari, interessi sui mutui per la prima casa, ecc..., se nessuna soglia, ora il totale di queste voci non deve sforare i 3.000 euro, con un minimo di 250 euro. Esempio pratico:
vecchie detrazioni:
Interessi su mutui: 2.000 / detrazione 19%= 380
Spese per istruzione: 1000 / detrazione 19%=190
Assicurazione sulla vita: 700 / detrazione 19%=133
Affitto studenti universitari: 1500 / detrazione 19%=285
Spese per sport minori: 100 / detrazione 19%=19
Totale spese: 5.300 / detrazione 19%=1007.
nuove detrazioni:
Interessi su mutui: 2.000 (-250 franchigia) / detrazione 19%= 332,5
Spese per istruzione: 1000 / detrazione 19%=190
Assicurazione sulla vita: 700 / detrazione 19%=0
Affitto studenti universitari: 1500 / detrazione 19%=0
Spese per sport minori: 100 / detrazione 19%=0
Totale spese: 5.300 in detrazione 3.000 (franchigia di 250)/ detrazione 19% su 2750=522,5.
In questo esempio ci sarebbe una perdita di detrazioni pari ad Euro: 484,5
Insomma un nuovo salasso dalle tasche degli italiani, con il Governo italiano che si comporta sempre più da Robin Hood al contrario, cioè togliere ai poveri per dare ai ricchi.