giovedì 6 marzo 2014

Rubrica Fisco e Diritto: Sanatoria Equitalia slittata al 31 Marzo

Come di solito capita in questi casi, aldilà di ciò che viene definito e stabilito in principio, ecco arrivare la proroga della Sanatoria Equitalia. Il termine iniziale della sanatoria era previsto per il 28 febbraio, ma in questi giorni è arrivata la proroga al 31 marzo, consentendo a chi non ancora avuto accesso alla sanatoria di ulteriori 31 giorni per potervi accedere. Per chi non fosse a conoscenza di tale sanatoria, ecco di seguito modalità e tipologia di persona per accedervi.
La sanatoria si riferisce alle cartelle e gli avvisi emessi per tributi affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Ma questa non è l'unica limitazione, un'altra è che la scadenza per il pagamento è, tassativamente, il 28 febbraio 2014, dopo la qual data non è possibile più usufruire della sanatoria. Terza limitazione, non tutte le cartelle possono ricevere la sanatoria, ma solo quelle inviate da agenzie fiscali (ad es.: Agenzia delle entrate, Agenzia del Territorio, Demanio, ecc.), uffici statali (ad es.: Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie, ecc.), enti locali (Regioni, Province, Comuni). Quindi ne fanno parte sia cartelle relative ad Iva e Irpef, e sia cartelle relative al bollo auto ed alle multe, a questi due ultimi viene concessa la sanatoria solo sugli interessi di mora. Non fanno parte della sanatoria le cartelle relative a sentenze di condanna della Corte dei Conti, a somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail), per tributi locali non riscossi da Equitalia e per richieste di pagamento di enti diversi da quelli previsti (agenzie fiscali, uffici statali, enti locali).
In sintesi cosa si paga o cosa no. Iniziamo da ciò che non si è tenuto a pagare, cioè gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli – calcolati secondo un tasso fissato per legge – che maturano prima della data di consegna della cartella all’agente della riscossione (cioè ad Equitalia), momento in cui tali somme sono iscritte a ruolo e sono avviate le procedure della riscossione: il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Gli interessi di mora sono quelli che maturano quando si ritarda il pagamento di una somma già iscritta a ruolo: se il pagamento avviene dopo i 60 giorni previsti dalla data di notifica della cartella, da quel momento e fino alla data del saldo del debito vengono applicati gli interessi di mora che, ad oggi, ammontano al 5,23 per cento e vengono stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze. Oltre a questi due tipi di interessi, a Equitalia è anche dovuto l’aggio (cioè il compenso per l’attività svolta pari all’8 per cento per i ruoli emessi dal primo gennaio 2013 e del 9 per quelli precedenti) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella. Quindi vediamo il riepilogo.
Cartella Esattoriale:
Debito – da pagare
Aggio – da pagare
Spese di riscossione – da pagare
Interessi di mora – sanatoria
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanatoria
Il pagamento, come detto da effettuare entro il 28 febbraio, va fatto in un'unica soluzione, e ricordiamo anche che l'Equitalia non invierà nessuna comunicazione per accedere alla sanatoria, quindi dovrà essere il cittadino a controllare la proprio situazione debitoria e decidere di pagare, rinunciando, però, alla rateizzazione. Per il pagamento, lo si può effettuare o direttamente allo sportello Equitalia o tramite bollettino postale F35.