Come di solito capita in questi casi, aldilà di ciò che viene definito e
stabilito in principio, ecco arrivare la proroga della Sanatoria
Equitalia. Il termine iniziale della sanatoria era previsto per il 28
febbraio, ma in questi giorni è arrivata la proroga al 31 marzo,
consentendo a chi non ancora avuto accesso alla sanatoria di ulteriori
31 giorni per potervi accedere. Per chi non fosse a conoscenza di tale
sanatoria, ecco di seguito modalità e tipologia di persona per
accedervi.
La sanatoria si riferisce alle cartelle e gli avvisi emessi per tributi
affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Ma questa non è l'unica
limitazione, un'altra è che la scadenza per il pagamento è,
tassativamente, il 28 febbraio 2014, dopo la qual data non è possibile
più usufruire della sanatoria. Terza limitazione, non tutte le cartelle
possono ricevere la sanatoria, ma solo quelle inviate da agenzie fiscali
(ad es.: Agenzia delle entrate, Agenzia del Territorio, Demanio, ecc.),
uffici statali (ad es.: Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie,
ecc.), enti locali (Regioni, Province, Comuni). Quindi ne fanno parte
sia cartelle relative ad Iva e Irpef, e sia cartelle relative al bollo
auto ed alle multe, a questi due ultimi viene concessa la sanatoria solo
sugli interessi di mora. Non fanno parte della sanatoria le cartelle
relative a sentenze di condanna della Corte dei Conti, a somme dovute
agli enti previdenziali (Inps, Inail), per tributi locali non riscossi
da Equitalia e per richieste di pagamento di enti diversi da quelli
previsti (agenzie fiscali, uffici statali, enti locali).
In sintesi cosa si paga o cosa no. Iniziamo da ciò che non si è tenuto a
pagare, cioè gli interessi di mora e gli interessi di ritardata
iscrizione a ruolo. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono
quelli – calcolati secondo un tasso fissato per legge – che maturano
prima della data di consegna della cartella all’agente della riscossione
(cioè ad Equitalia), momento in cui tali somme sono iscritte a ruolo e
sono avviate le procedure della riscossione: il ruolo è un elenco che
contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Gli interessi di
mora sono quelli che maturano quando si ritarda il pagamento di una
somma già iscritta a ruolo: se il pagamento avviene dopo i 60 giorni
previsti dalla data di notifica della cartella, da quel momento e fino
alla data del saldo del debito vengono applicati gli interessi di mora
che, ad oggi, ammontano al 5,23 per cento e vengono stabiliti
annualmente dal Ministero delle Finanze. Oltre a questi due tipi di
interessi, a Equitalia è anche dovuto l’aggio (cioè il compenso per
l’attività svolta pari all’8 per cento per i ruoli emessi dal primo
gennaio 2013 e del 9 per quelli precedenti) e tutte le eventuali
ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della
cartella. Quindi vediamo il riepilogo.
Cartella Esattoriale:
Debito – da pagare
Aggio – da pagare
Spese di riscossione – da pagare
Interessi di mora – sanatoria
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanatoria
Il pagamento, come detto da effettuare entro il 28 febbraio, va fatto in
un'unica soluzione, e ricordiamo anche che l'Equitalia non invierà
nessuna comunicazione per accedere alla sanatoria, quindi dovrà essere
il cittadino a controllare la proprio situazione debitoria e decidere di
pagare, rinunciando, però, alla rateizzazione. Per il pagamento, lo si
può effettuare o direttamente allo sportello Equitalia o tramite
bollettino postale F35.
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