In scadenza il 31 gennaio 2014, prorogata rispetto
all'originale scadenza del 30 novembre 2013, il termine per l’invio
dello spesometro 2013, la comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’Iva, con
importo pari o superiore a 3600 euro, per quel che riguarda le
fatture del 2012, mentre è prevista per aprile 2014 la comunicazione
delle fatture 2013 tramite spesometro. Ricordiamo che i soggetti
tenuti alla comunicazione sono i soggetti passivi IVA che effettuano
la liquidazione mensile ai fini Iva, quindi imprenditori artigiani e
commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc, lavoratori
autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non
iscritti in albi professionali, società di persone, società
semplici, Snc, Sas, Studi Associati, società di capitali ed enti
commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e
privati diversi dalle società e istituti di credito, Sim, altri
intermediari finanziari, società fiduciarie. Mentre sono esonerati
dall’obbligo di comunicazione: i contribuenti che si avvalgono del
regime di cui all’art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità),
lo Stato, le regioni, le
province, i comuni, gli altri organismi di diritto
pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali
diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72. Lo
spesometro deve essere inviato esclusivamente in via telematica,
direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello
disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. In merito allo
spesometro 2014, l’Agenzia ha fornito delle importanti precisazioni
di recente. In particolare si sancisce da una parte l’obbligo di
trasmettere, con la comunicazione in scadenza il prossimo 31 gennaio,
gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente
riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta, anche se
le relative fatture non sono state oggetto di registrazione.
Dall’altra si chiarisce che, con specifico riferimento alle fatture
promiscue (relative sia all’attività commerciale che
istituzionale), è necessario trasmettere solo gli importi
riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale. Per quel
che riguarda le sanzioni, nel caso di omessa o infedele
comunicazione, andranno da € 258,00 ad € 2065,00. La suddetta
sanzione trova quindi applicazione sia in caso di omessa trasmissione
telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA sia nel caso di
incompletezza degli elenchi; in questo secondo caso, la sanzione
sarà unica
a prescindere al numero delle irregolarità o delle
omissioni, sebbene l’Ufficio terrà conto delle infrazioni per
graduare la sanzione tra il minimo ed il massimo previste dalla
norma, secondo i criteri fissati dall’art. 7 del D.Lgs. n.
472/1997. Infine bisogna tenere presente che in caso di ricorso al
ravvedimento,
nei tempi e modi previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, la
violazione si regolarizza versando la sanzione
ridotta a 1/8 del minimo (pari
a 32 euro), mentre in caso di definizione
agevolata (art. 16,
comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a
1/3 di quella irrogata; pertanto, nel caso in cui sia irrogata la
sanzione in misura minima, la violazione potrà essere definita con
il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la
sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.
lunedì 27 gennaio 2014
venerdì 24 gennaio 2014
Economia: arriva la sanatoria Equitalia
Alcune buone notizie arrivano dalla
nuova Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147) ,
approvata dal Governo a Dicembre, e si tratta di una sanatoria sulle
cartelle Equitalia, la quale consiste nello sconto degli interessi
sulle cartelle inviate dall'organo governativo. Ma come sempre una
buona notizia ne nasconde sempre una meno buona. Infatti la sanatoria
si riferisce cartelle e gli avvisi emessi per tributi affidati a
Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Ma questa non è l'unica
limitazione, un'altra è che la scadenza per il pagamento è,
tassativamente, il 28 febbraio 2014, dopo la qual data non è
possibile più usufruire della sanatoria. Terza limitazione, non
tutte le cartelle possono ricevere la sanatoria, ma solo quelle
inviate da agenzie fiscali (ad es.: Agenzia delle entrate,
Agenzia del Territorio, Demanio, ecc.), uffici statali (ad
es.: Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie, ecc.), enti
locali (Regioni, Province, Comuni). Quindi ne fanno parte sia
cartelle relative ad Iva e Irpef, e sia cartelle relative al bollo
auto ed alle multe, a questi due ultimi viene concessa la sanatoria
solo sugli interessi di mora. Non fanno parte della sanatoria le
cartelle relative a sentenze di condanna della Corte dei Conti,
a somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail), per
tributi locali non riscossi da Equitalia e per richieste di
pagamento di enti diversi da quelli previsti (agenzie fiscali,
uffici statali, enti locali).
In sintesi cosa si paga o cosa no.
Iniziamo da ciò che non si è tenuto a pagare, cioè gli interessi
di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli – calcolati
secondo un tasso fissato per legge – che maturano prima della data
di consegna della cartella all’agente della riscossione (cioè ad
Equitalia), momento in cui tali somme sono iscritte a ruolo e sono
avviate le procedure della riscossione: il ruolo è un elenco che
contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Gli interessi
di mora sono quelli che maturano quando si ritarda il pagamento di
una somma già iscritta a ruolo: se il pagamento avviene dopo i 60
giorni previsti dalla data di notifica della cartella, da quel
momento e fino alla data del saldo del debito vengono applicati gli
interessi di mora che, ad oggi, ammontano al 5,23 per cento e vengono
stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze. Oltre a questi due
tipi di interessi, a Equitalia è anche dovuto l’aggio (cioè il
compenso per l’attività svolta pari all’8 per cento per i ruoli
emessi dal primo gennaio 2013 e del 9 per quelli precedenti) e tutte
le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato)
pagamento della cartella. Quindi vediamo il riepilogo.
Cartella Esattoriale:
Debito – da pagare
Aggio – da pagare
Spese di riscossione – da pagare
Interessi di mora – sanatoria
Interessi per ritardata iscrizione a
ruolo – sanatoria
Il pagamento, come detto da effettuare
entro il 28 febbraio, va fatto in un'unica soluzione, e ricordiamo
anche che l'Equitalia non invierà nessuna comunicazione per accedere
alla sanatoria, quindi dovrà essere il cittadino a controllare la
proprio situazione debitoria e decidere di pagare, rinunciando, però,
alla rateizzazione. Per il pagamento, lo si può effettuare o
direttamente allo sportello Equitalia o tramite bollettino postale
F35.
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