lunedì 27 gennaio 2014

Fisco: Si avvicina il termine ultimo per lo spesometro 2013

In scadenza il 31 gennaio 2014, prorogata rispetto all'originale scadenza del 30 novembre 2013, il termine per l’invio dello spesometro 2013, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’Iva, con importo pari o superiore a 3600 euro, per quel che riguarda le fatture del 2012, mentre è prevista per aprile 2014 la comunicazione delle fatture 2013 tramite spesometro. Ricordiamo che i soggetti tenuti alla comunicazione sono i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, quindi imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc, lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati, società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società e istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie. Mentre sono esonerati dall’obbligo di comunicazione: i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni, gli altri organismi di diritto pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72. Lo spesometro deve essere inviato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. In merito allo spesometro 2014, l’Agenzia ha fornito delle importanti precisazioni di recente. In particolare si sancisce da una parte l’obbligo di trasmettere, con la comunicazione in scadenza il prossimo 31 gennaio, gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta, anche se le relative fatture non sono state oggetto di registrazione. Dall’altra si chiarisce che, con specifico riferimento alle fatture promiscue (relative sia all’attività commerciale che istituzionale), è necessario trasmettere solo gli importi riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale. Per quel che riguarda le sanzioni, nel caso di omessa o infedele comunicazione, andranno da € 258,00 ad € 2065,00. La suddetta sanzione trova quindi applicazione sia in caso di omessa trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA sia nel caso di incompletezza degli elenchi; in questo secondo caso, la sanzione sarà unica a prescindere al numero delle irregolarità o delle omissioni, sebbene l’Ufficio terrà conto delle infrazioni per graduare la sanzione tra il minimo ed il massimo previste dalla norma, secondo i criteri fissati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997. Infine bisogna tenere presente che in caso di ricorso al ravvedimento, nei tempi e modi previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, la violazione si regolarizza versando la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32 euro), mentre in caso di definizione agevolata (art. 16, comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata; pertanto, nel caso in cui sia irrogata la sanzione in misura minima, la violazione potrà essere definita con il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.

venerdì 24 gennaio 2014

Economia: arriva la sanatoria Equitalia

Alcune buone notizie arrivano dalla nuova Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147) , approvata dal Governo a Dicembre, e si tratta di una sanatoria sulle cartelle Equitalia, la quale consiste nello sconto degli interessi sulle cartelle inviate dall'organo governativo. Ma come sempre una buona notizia ne nasconde sempre una meno buona. Infatti la sanatoria si riferisce cartelle e gli avvisi emessi per tributi affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Ma questa non è l'unica limitazione, un'altra è che la scadenza per il pagamento è, tassativamente, il 28 febbraio 2014, dopo la qual data non è possibile più usufruire della sanatoria. Terza limitazione, non tutte le cartelle possono ricevere la sanatoria, ma solo quelle inviate da agenzie fiscali (ad es.: Agenzia delle entrate, Agenzia del Territorio, Demanio, ecc.), uffici statali (ad es.: Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie, ecc.), enti locali (Regioni, Province, Comuni). Quindi ne fanno parte sia cartelle relative ad Iva e Irpef, e sia cartelle relative al bollo auto ed alle multe, a questi due ultimi viene concessa la sanatoria solo sugli interessi di mora. Non fanno parte della sanatoria le cartelle relative a sentenze di condanna della Corte dei Conti, a somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail), per tributi locali non riscossi da Equitalia e per richieste di pagamento di enti diversi da quelli previsti (agenzie fiscali, uffici statali, enti locali).
In sintesi cosa si paga o cosa no. Iniziamo da ciò che non si è tenuto a pagare, cioè gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli – calcolati secondo un tasso fissato per legge – che maturano prima della data di consegna della cartella all’agente della riscossione (cioè ad Equitalia), momento in cui tali somme sono iscritte a ruolo e sono avviate le procedure della riscossione: il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Gli interessi di mora sono quelli che maturano quando si ritarda il pagamento di una somma già iscritta a ruolo: se il pagamento avviene dopo i 60 giorni previsti dalla data di notifica della cartella, da quel momento e fino alla data del saldo del debito vengono applicati gli interessi di mora che, ad oggi, ammontano al 5,23 per cento e vengono stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze. Oltre a questi due tipi di interessi, a Equitalia è anche dovuto l’aggio (cioè il compenso per l’attività svolta pari all’8 per cento per i ruoli emessi dal primo gennaio 2013 e del 9 per quelli precedenti) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella. Quindi vediamo il riepilogo.
Cartella Esattoriale:
Debito – da pagare
Aggio – da pagare
Spese di riscossione – da pagare
Interessi di mora – sanatoria
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanatoria
Il pagamento, come detto da effettuare entro il 28 febbraio, va fatto in un'unica soluzione, e ricordiamo anche che l'Equitalia non invierà nessuna comunicazione per accedere alla sanatoria, quindi dovrà essere il cittadino a controllare la proprio situazione debitoria e decidere di pagare, rinunciando, però, alla rateizzazione. Per il pagamento, lo si può effettuare o direttamente allo sportello Equitalia o tramite bollettino postale F35.