In scadenza il 31 gennaio 2014, prorogata rispetto
all'originale scadenza del 30 novembre 2013, il termine per l’invio
dello spesometro 2013, la comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’Iva, con
importo pari o superiore a 3600 euro, per quel che riguarda le
fatture del 2012, mentre è prevista per aprile 2014 la comunicazione
delle fatture 2013 tramite spesometro. Ricordiamo che i soggetti
tenuti alla comunicazione sono i soggetti passivi IVA che effettuano
la liquidazione mensile ai fini Iva, quindi imprenditori artigiani e
commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc, lavoratori
autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non
iscritti in albi professionali, società di persone, società
semplici, Snc, Sas, Studi Associati, società di capitali ed enti
commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e
privati diversi dalle società e istituti di credito, Sim, altri
intermediari finanziari, società fiduciarie. Mentre sono esonerati
dall’obbligo di comunicazione: i contribuenti che si avvalgono del
regime di cui all’art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità),
lo Stato, le regioni, le
province, i comuni, gli altri organismi di diritto
pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali
diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72. Lo
spesometro deve essere inviato esclusivamente in via telematica,
direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello
disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. In merito allo
spesometro 2014, l’Agenzia ha fornito delle importanti precisazioni
di recente. In particolare si sancisce da una parte l’obbligo di
trasmettere, con la comunicazione in scadenza il prossimo 31 gennaio,
gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente
riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta, anche se
le relative fatture non sono state oggetto di registrazione.
Dall’altra si chiarisce che, con specifico riferimento alle fatture
promiscue (relative sia all’attività commerciale che
istituzionale), è necessario trasmettere solo gli importi
riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale. Per quel
che riguarda le sanzioni, nel caso di omessa o infedele
comunicazione, andranno da € 258,00 ad € 2065,00. La suddetta
sanzione trova quindi applicazione sia in caso di omessa trasmissione
telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA sia nel caso di
incompletezza degli elenchi; in questo secondo caso, la sanzione
sarà unica
a prescindere al numero delle irregolarità o delle
omissioni, sebbene l’Ufficio terrà conto delle infrazioni per
graduare la sanzione tra il minimo ed il massimo previste dalla
norma, secondo i criteri fissati dall’art. 7 del D.Lgs. n.
472/1997. Infine bisogna tenere presente che in caso di ricorso al
ravvedimento,
nei tempi e modi previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, la
violazione si regolarizza versando la sanzione
ridotta a 1/8 del minimo (pari
a 32 euro), mentre in caso di definizione
agevolata (art. 16,
comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a
1/3 di quella irrogata; pertanto, nel caso in cui sia irrogata la
sanzione in misura minima, la violazione potrà essere definita con
il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la
sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.
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