Alcune buone notizie arrivano dalla
nuova Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147) ,
approvata dal Governo a Dicembre, e si tratta di una sanatoria sulle
cartelle Equitalia, la quale consiste nello sconto degli interessi
sulle cartelle inviate dall'organo governativo. Ma come sempre una
buona notizia ne nasconde sempre una meno buona. Infatti la sanatoria
si riferisce cartelle e gli avvisi emessi per tributi affidati a
Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Ma questa non è l'unica
limitazione, un'altra è che la scadenza per il pagamento è,
tassativamente, il 28 febbraio 2014, dopo la qual data non è
possibile più usufruire della sanatoria. Terza limitazione, non
tutte le cartelle possono ricevere la sanatoria, ma solo quelle
inviate da agenzie fiscali (ad es.: Agenzia delle entrate,
Agenzia del Territorio, Demanio, ecc.), uffici statali (ad
es.: Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie, ecc.), enti
locali (Regioni, Province, Comuni). Quindi ne fanno parte sia
cartelle relative ad Iva e Irpef, e sia cartelle relative al bollo
auto ed alle multe, a questi due ultimi viene concessa la sanatoria
solo sugli interessi di mora. Non fanno parte della sanatoria le
cartelle relative a sentenze di condanna della Corte dei Conti,
a somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail), per
tributi locali non riscossi da Equitalia e per richieste di
pagamento di enti diversi da quelli previsti (agenzie fiscali,
uffici statali, enti locali).
In sintesi cosa si paga o cosa no.
Iniziamo da ciò che non si è tenuto a pagare, cioè gli interessi
di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli – calcolati
secondo un tasso fissato per legge – che maturano prima della data
di consegna della cartella all’agente della riscossione (cioè ad
Equitalia), momento in cui tali somme sono iscritte a ruolo e sono
avviate le procedure della riscossione: il ruolo è un elenco che
contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Gli interessi
di mora sono quelli che maturano quando si ritarda il pagamento di
una somma già iscritta a ruolo: se il pagamento avviene dopo i 60
giorni previsti dalla data di notifica della cartella, da quel
momento e fino alla data del saldo del debito vengono applicati gli
interessi di mora che, ad oggi, ammontano al 5,23 per cento e vengono
stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze. Oltre a questi due
tipi di interessi, a Equitalia è anche dovuto l’aggio (cioè il
compenso per l’attività svolta pari all’8 per cento per i ruoli
emessi dal primo gennaio 2013 e del 9 per quelli precedenti) e tutte
le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato)
pagamento della cartella. Quindi vediamo il riepilogo.
Cartella Esattoriale:
Debito – da pagare
Aggio – da pagare
Spese di riscossione – da pagare
Interessi di mora – sanatoria
Interessi per ritardata iscrizione a
ruolo – sanatoria
Il pagamento, come detto da effettuare
entro il 28 febbraio, va fatto in un'unica soluzione, e ricordiamo
anche che l'Equitalia non invierà nessuna comunicazione per accedere
alla sanatoria, quindi dovrà essere il cittadino a controllare la
proprio situazione debitoria e decidere di pagare, rinunciando, però,
alla rateizzazione. Per il pagamento, lo si può effettuare o
direttamente allo sportello Equitalia o tramite bollettino postale
F35.
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